Art. 6.
(Istituzione di un fondo per il finanziamento di progetti sostenibili).

      1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo per il finanziamento di progetti sostenibili, nelle materie di cui alla presente legge, nei Paesi in via di sviluppo. Tali progetti devono essere compatibili con i criteri fissati dalla Commissione di valutazione e controllo, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), devono essere indirizzati e gestiti dalle comunità locali e devono garantire la diversificazione delle attività produttive. L'individuazione dei progetti da finanziare è svolta in collaborazione con i rappresentanti delle comunità locali, sulla base dei princìpi di trasparenza e obiettività. Il fondo è alimentato da parte dei proventi derivanti dall'applicazione della tassa ecologica di cui all'articolo 1 della presente legge e da parte dei fondi stanziati in relazione all'attuazione della convenzione sulle biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124, nelle misure e

 

Pag. 8

con le modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.